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VERIFICHIAMO GRAUITAMENTE SE CI SONO ERRORI 

 

VALUTIAMO SE E’ POSSIBILE FARE RICORSO

 

 

I Legali della L.ASS.CO Libera Associazione Consumatori offrono inoltre ai propri associati consulenze per contestare una bolletta, un estratto conto, un servizio non richiesto, estinguere un mutuo o un conto, disdire una polizza, recedere da un contratto, farsi rimborsare un acquisto o una riparazione, ottenere riduzioni di prezzo per difettosità di un’opera o di un prodotto,farsi risarcire nei casi di overbooking e bagaglio smarrito e per tutto ciò che attiene a problematiche afferenti i principali rami e specializzazioni del diritto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI FINO A DICEMBRE 2012   

 

Nel nuovo decreto sviluppo è stata anche ritoccata la rinegoziazione dei mutui interessati con una proroga fino a fino al 31 dicembre 2012 e per i mutui stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto con requisiti sia rispetto alla tipologia di mutui ammessi  sia rispetto alle caratteristiche soggettive del mutuatario.
Quale tipo di mutui è possibile rinegoziare con il Decreto Sviluppo 2011.
La proroga della rinegoziazione non si applica a tutti i mutui ma solo a quelli di importo originario non superiore a 150 mila euro e sempreché siano mutui destinati all’acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione non necessariamente abitazione principale, a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto.

Possono richiedere la rinegoziazione coloro che hanno un indicatore ISEE (che potrà essere elaborato gratuitamente presso la Nostra Associazione) non superiore a 30.000,00 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

Una recente sentenza della la VI Sezione Civile della Corte di Cassazione (9.01.2012 n.35), ha affermato il principio, già ribadito in precedenza, secondo il quale, in ipotesi di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui all’art. 2 della legge n.89 del 2001 (nota come Legge Pinto), spetta a tutte le parti del processo.

Pertanto, se il processo ha superato il termine di durata ragionevole che, secondo i criteri determinati dalle sentenze della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, in genere, (nella valutazione si tiene anche conto dell’’eventuale complessità del caso specifico), non deve andare oltre i tre anni in primo grado, i due anni in secondo grado e un anno in Cassazione, le parti, a prescindere dal fatto che esse siano state vittoriose o soccombenti, nonché dalla consistenza economica ed importanza del giudizio, possono adire la competente Autorità per chiedere un equo indennizzo (art. 3). Nel quale indennizzo, sarà compreso, sia il danno patrimoniale che quello non patrimoniale, secondo i criteri di liquidazione stabiliti dalla legge stessa (art. 2).

Sono escluse le ipotesi in cui  il risultato del processo abbia un indiretto riflesso sull’identificazione, ovvero sulla misura, del pregiudizio morale subito dalla parte, quale conseguenza dell’eccessiva durata della causa.

Per fare un esempio, sono eccettuati i casi in cui o la parte soccombente abbia proposto una lite temeraria (quando la causa sia stata intentata senza valido fondamento), o nell’ipotesi in cui la stessa, abbia artatamente resistito in giudizio solamente per far perfezionare la fattispecie di cui al richiamato art. 2.

Ad ogni modo, di queste ultime ipotesi, costituenti situazioni di “abuso del processo”, la Corte ha ribadito, che sarà onere dell’Amministrazione darne prova puntuale e  in difetto, quest’ultima dovrà provvedere all’indennizzo. 

 
 
 
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